LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 1995, n. 27

Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/07/1995
Materia:
310.05 - Volontariato
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 3
 (Organizzazione delle strutture)
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale della sanità effettua la ricognizione delle strutture sanitarie pubbliche operanti per le attività di espianto, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali nel territorio regionale, con la individuazione delle specifiche qualificazioni.
2. L'elenco delle strutture di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In ognuna delle strutture suddette deve essere garantita la presenza di personale che informi i soggetti di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e all'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, circa il diritto di assenso o opposizione al prelievo disciplinato dalla vigente legislazione.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposito atto di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e per assicurare omogeneità alle informazioni di cui al comma 3.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.