LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12

Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/02/1995
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 16
 Disposizioni particolari
concernenti gli interventi nel settore sanitario
1.Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale.
1 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 23/2012 .
1 ter. Qualora i servizi di cui al comma 1 bis vengano affidati in via diretta, gli enti del Servizio sanitario regionale riconoscono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività affidate.
1 quater. Al fine di assicurare l'uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1 bis, la Giunta regionale approva un regolamento che individua requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.
2. 
( ABROGATO )
(5)
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 43, comma 2, L. R. 39/1995
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 35, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
5Comma 2 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
6Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
7Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
8Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 2, L. R. 23/2012
9Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2015
10Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2015
11Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2015
12Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 22, L. R. 33/2015