LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/1993
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 6
 Integrazione della legge regionale n. 75/1978
1.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 sono aggiunti i seguenti articoli:
<< Art. 7 bis
 Nomine negli enti privati a partecipazione regionale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 si applicano anche per le nomine di cui all' articolo 8, primo comma, n. 2, quando trattasi di nomine riservate alla Regione ai sensi dell' articolo 2458 del codice civile.
2. Le disposizioni medesime si applicano per le candidature che l' Amministrazione regionale intende presentare negli organi delle società a partecipazione pubblica.
Art. 7 ter
 Divieto di cumulo
1. Gli incarichi di cui agli articoli 3 e 7 bis non sono cumulabili.
Art. 7 quater
 Rinnovo di incarichi
1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in materia di incompatibilità, gli incarichi di cui all' articolo 3 possono essere conferiti per non più di due mandati consecutivi.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di rinnovo.
Art. 7 quinquies
 Comunicazione alla Presidenza
1. Coloro che sono stati nominati o designati ad una carica con la procedura di cui all' articolo 3 sono tenuti, entro dieci giorni dalla ricezione dell' avviso di nomina, a comunicare, per iscritto al Presidente della Giunta regionale, la propria accettazione, dichiarando nel contempo l' inesistenza delle cause ostative di cui all' articolo 7.
2. Qualora, successivamente alla nomina o alla designazione, sopravvenga una causa ostativa, l' interessato è tenuto a darne comunicazione immediata al Presidente della Giunta.
3. La mancanza o l' inesattezza delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l' interessato, comporta la decadenza dall' incarico; alla dichiarazione di decadenza si provvede con le modalità previste per la nomina con esclusione del parere della Giunta per le nomine.
Art. 7 sexies
 Revoca di incarichi
1. Le funzioni conferite ai sensi dell' articolo 1 possono essere revocate, con provvedimento dell' organo competente alla nomina, per gravi ragioni o per ripetuta inosservanza di disposizioni vigenti.
2. Quando la revoca riguardi nomine conferite ai sensi dell' articolo 3, sulla proposta deve essere acquisito il parere della Giunta per le nomine. >>.