LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/03/1993
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 5
 Sostituzione dell' articolo 7 della
legge regionale n. 75/1978
1.
L' articolo 7 della legge regionale n. 75/1978 è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 Incompatibilità e cause ostative alla nomina
1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:
a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l' elezione o la nomina;
b) i dirigenti dell' Amministrazione regionale ai quali è conferito l' incarico di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi antecedenti a quello in cui avviene l' elezione o la nomina;
c) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
d) coloro che ricoprono la carica di vertice a livello nazionale, regionale o provinciale in partiti o movimenti politici o sindacali;
e) coloro che svolgono le funzioni di cui all' articolo 7, lettere e), f) e g), della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
f) coloro che, nell' anno precedente alla nomina o all' elezione, abbiano svolto le funzioni indicate all' articolo 8 in altri enti o istituti.

2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.
3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti. >>.