LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56

Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attività di solidarietà internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1994
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 Attuazione degli interventi
1. All' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2 l' Amministrazione regionale provvede direttamente o per il tramite di enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. In attesa dell' approvazione della legge regionale di attuazione della legge n. 266/1991, le associazioni di volontariato di cui al comma 1 possono essere inserite nel registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione giuntale n. 634 dell' 11 febbraio 1993 << Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato >> e sono identificate con la dicitura << Solidarietà internazionale >>.