LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1993, n. 53

Rifinanziamento e modifiche delle leggi regionali 27 dicembre 1989, n. 40, 29 marzo 1993, n. 10 e 17 giugno 1993, n. 47 in materia di attuazione di programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/12/1993
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 1
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, e dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 777.742.000 per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 777.742.000 fa carico al capitolo 7632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di lire 777.742.000 per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 777.742.000 si provvede mediante storno di pari importo, in termini sia di competenza che di cassa, dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.