LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 giugno 1993, n. 51

Disposizioni finanziarie per favorire l' attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
120.11 - Enti soppressi
310.02 - Assistenza sociale

CAPO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
 Norma transitoria
1. Per l' anno 1994 in sede di riparto fra i Comuni del fondo di cui all'articolo 4 il parametro di cui alla lettera b) del comma 1, è determinato anche tenendo conto, relativamente ai servizi gestiti dalle Comunità montane ai sensi della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, della spesa sostenuta nell' anno precedente e attestata con deliberazione di ciascun Consiglio direttivo.
Art. 30
 Abrogazione di norme
1. A far tempo dall' 1 gennaio 1994 e salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione sono abrogati:
a) l' articolo 2, ad eccezione del comma 1, e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché l'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95;
b) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche;
c) la legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della presente legge;
e) l' articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40;
f) l' articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 20/1995
Art. 31
 Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente disposto in singoli articoli, la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.