LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 giugno 1993, n. 51

Disposizioni finanziarie per favorire l' attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
120.11 - Enti soppressi
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione
di servizi in regime di convenzione)
1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, N. 70:
a) Unione italiana ciechi (UIC);
b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);
e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. Le funzioni attribuite ai Comuni sono svolte nell'osservanza dì uno specifico atto d'indirizzo e coordinamento deliberato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate; le domande degli aventi diritto sono inoltrate anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni medesime.
5. A decorrere dal 1996 le domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 20/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 20/1995
3Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 30/1995
4Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 12, L. R. 4/1999
5Comma 2 abrogato da art. 7, comma 19, L. R. 13/2000
6Comma 3 abrogato da art. 13, comma 6, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.