LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

CAPO III
 Disposizioni per l' attuazione di interventi specifici
Art. 8
 (Programmazione e realizzazione di aree attrezzate)
1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento.
2. Qualora l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), richieda la partecipazione di una pluralità di beneficiari, il Presidente della Regione promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 173, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 77, L. R. 22/2007
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11, L. R. 12/2009
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 98, L. R. 24/2009
6Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 35, L. R. 12/2010
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 12/2010 nel testo modificato da art. 141, comma 1, L. R. 17/2010
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 60, L. R. 22/2010
9Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 7/2011
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 52, L. R. 11/2011
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 54, L. R. 11/2011
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 56, L. R. 11/2011
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 73, comma 1 bis, L. R. 7/2011
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 78, comma 1, lettera i bis), L. R. 7/2011
15Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 45, L. R. 27/2012
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 79, L. R. 27/2014
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 88, L. R. 27/2014
Art. 8 bis
1. Per gli interventi di cui all'articolo 8 oggetto di contributo fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 32 della legge regionale 7/2000.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 50, L. R. 23/2013
Art. 9
 Interventi a favore dei poli turistici e dell' agriturismo
1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei poli turistici invernali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA un contributo straordinario di lire 8.750 milioni.
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.
2. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall' articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a società e associazioni che esercitano attività di interesse turistico contributi in conto capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni.
3. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per un importo complessivo di lire 1.000 milioni.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalità indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d' intesa con l' Assessore all' agricoltura e con l' Assessore al commercio e turismo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 16/1996
3Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 2, L. R. 16/1996
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Il comunicato relativo alla conclusione della procedura di infrazione riguardante il presente articolo, assunta dalla Commissione delle Comunita' Europee, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 5 marzo 1997.
2Articolo abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 12
 Aiuti alle imprese agricole
1.
Il comma 3 dell'articolo 23, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:
a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall' articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunità Europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;
b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l' acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali. >>.


2.
Il comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:
a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell' architettura tipica della zona o per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato- pascolo;
b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l' organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. >>.


3. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 74, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 74, comma 5, L. R. 9/1996
Art. 14
 Altri interventi per iniziative a servizio della
popolazione residente nei territori montani svantaggiati
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 27, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario per la realizzazione delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 217, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 16
 Contributo straordinario alla Comunità montana
del Canal del Ferro-Val Canale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio 1994, al fine di predisporre uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l' internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
2Articolo interpretato da art. 3, comma 16, L. R. 13/2000