LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 8
 (Programmazione e realizzazione di aree attrezzate)
1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento.
2. Qualora l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), richieda la partecipazione di una pluralità di beneficiari, il Presidente della Regione promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 173, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 77, L. R. 22/2007
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11, L. R. 12/2009
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 98, L. R. 24/2009
6Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 35, L. R. 12/2010
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 12/2010 nel testo modificato da art. 141, comma 1, L. R. 17/2010
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 60, L. R. 22/2010
9Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 7/2011
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 52, L. R. 11/2011
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 54, L. R. 11/2011
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 56, L. R. 11/2011
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 73, comma 1 bis, L. R. 7/2011
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 78, comma 1, lettera i bis), L. R. 7/2011
15Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 45, L. R. 27/2012
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 79, L. R. 27/2014
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 88, L. R. 27/2014