LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 5 sexies 2
 (Deleghe, vacanza, revoca e decadenza)
1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.
1 bis. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle attività riconducibili alle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.
2. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.
3. In caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.
4. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva della PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento della PromoTurismoFVG.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
3Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 2, comma 64, L. R. 14/2016