LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 5 bis
 (Agenzia Regionale Promotur)
1. È istituita l' <<Agenzia Regionale Promotur>>, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.
3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.
4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:
a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;
b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale;
c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";
d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;
e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;
f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;
g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;
h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;
h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;
h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale;
i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;
i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;
j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;
j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi;
k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico.
k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte.
k ter) svolge, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 21/2006 , le attività di sostegno alla realizzazione di film.
4 bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante.
4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
4 quater. Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla gestione e alla vigilanza di PromoTurismoFVG, nonché per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché per l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse per investimento.
4 quinquies. Per le finalità di cui al comma 4 quater, PromoTurismoFVG presenta al Servizio regionale competente in materia di turismo, entro il 30 ottobre di ciascun anno solare, apposito "Programma triennale di investimento", con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza, da approvarsi entro trenta giorni con deliberazione della Giunta regionale.
4 sexies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse di competenza dell'anno entro il 15 gennaio.
4 septies. PromoTurismoFVG, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presenta una relazione dettagliata con evidenza delle eventuali modifiche e degli scostamenti finanziari rispetto al "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies.
4 octies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo opera le dovute verifiche sugli investimenti approvati con modalità a campione.
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 17/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 5, L. R. 17/2011
3Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 66, L. R. 14/2012
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 66, L. R. 14/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
6Parole sostituite al comma 7 da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 6/2013
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 1, L. R. 21/2013 nel testo modificato da art. 4, comma 1, L. R. 18/2014
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 2, L. R. 21/2013, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 1, L. R. 18/2014
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 48, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 1, L. R. 8/2015
10Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
11Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
12Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
13Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
14Comma 6 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
15Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
16Comma 8 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
17Comma 9 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
18Articolo interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 19/2015
19Lettera j) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 33, L. R. 20/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, a seguito di quanto disposto dall'art. 14, L.R. 8/2015.
20Parole sostituite al comma 1 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
21Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
22Lettera j bis) del comma 4 aggiunta da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
23Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 2, comma 63, lettera a), L. R. 14/2016
24Lettera h bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera b), L. R. 14/2016
25Lettera i bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 63, lettera c), L. R. 14/2016
26Integrata la disciplina della lettera e) del comma 4 da art. 8, comma 1, L. R. 21/2016
27Lettera k bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 55, L. R. 31/2017
28Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
29Lettera h ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
30Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera c), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
31Lettera k ter) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 24, L. R. 16/2021
32Comma 4 quater aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
33Comma 4 quinquies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
34Comma 4 sexies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
35Comma 4 septies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.
36Comma 4 octies aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 11/2022 , con effetto dall'1/1/2023, come disposto dall'art. 44, c. 2, L. R. 11/2022.