LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 21
 Norme finanziarie relative al Capo III
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 7437 - fondi statali (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Contributi alle Comunità montane per l'esecuzione di opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché per la gestione delle aree stesse nell'ambito degli accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.600 milioni per l' anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Sul medesimo capitolo 7437 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 4.600 milioni.
4. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 1590 (2.1.243.5.10.12.) con la denominazione << Contributo straordinario alla 'Promotur SpA ' per la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Sul predetto capitolo 1590 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.750 milioni.
7. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8452 (2.1.243.5.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dalle lettere a) e b), comma 1, dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.300 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul predetto capitolo 8452 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.300 milioni.
10. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 300 milioni per l' anno 1995.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma O.7.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1011 (2.1.234.5.10.24) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per l'attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993, lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 300 milioni per l' anno 1995.
12. Sul predetto capitolo 1011 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
13. Per le finalità previste dall' articolo 10, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6443 (2.1.155.2.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell' attività di fecondazione artificiale nel territorio montano - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
15. Per le finalità previste dall' articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6445 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ai caseifici cooperativi situati nei comuni compresi nell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, per il ripianamento delle perdite d'esercizio emergenti dai bilanci per l' esercizio 1992 e originati dalle spese sostenute nel triennio 1990- 1992 - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.
17. Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 6412 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Finanziamento alle Comunità montane per la concessione di contributi previsti dagli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituiti dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
19. Sul precitato capitolo 6412 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
20. Per le finalità previste dall' articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per l' anno 1994.
21. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 7863 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Agenzia regionale del lavoro da utilizzare a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto mirato al recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 850 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.
22. Sul precitato capitolo 7863 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 450 milioni per l' anno 1993.
23. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 964 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione << Finanziamento per la stipula di una convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP) per il mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate dei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
25. Sul predetto capitolo 964 viene altresì iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
26. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
27. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 860 (1.1.142.5.10.12) con la denominazione << Spese per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna, nonché per l' assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunità montane - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
28. Sul precitato capitolo 860 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
29. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
30. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1012 (2.1.234.5.08.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle Comunità montane per la realizzazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana e delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
31. Sul precitato capitolo 1012 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
32. Per le finalità previste dall' articolo 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
33. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 965 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione << Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale per la predisposizione di uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali l' internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo di Pontebba nel campo dei trasporti - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1994.