LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Art. 2
 Partecipazione delle parti sociali
1. Al fine di assicurare il più ampio concorso delle istanze rappresentative della realtà sociale ed economica dei territori montani al perseguimento delle finalità richiamate all' articolo 1, comma 1, la Regione promuove l' apporto propositivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni economiche, culturali e di categoria, operanti in tali territori, alla definizione delle iniziative progettuali ivi indicate.
2. Per le medesime finalità la Regione, d'intesa con le Comunità montane, convoca periodicamente, con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle iniziative previste dal presente Capo, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti indicati al comma 1.