LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 INTERVENTI FINANZIATI CON RICORSO AL CREDITO
E CHE NON COMPORTANO MAGGIORI ONERI
CAPO I
 SPESE FINANZIATE CON MUTUO
Art. 66
 Interventi per la realizzazione
di opere acquedottistiche
(programma 1.1.2.)
1. Per la realizzazione delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l' alimentazione idropotabile nelle Valli del Natisone, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2345 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione << Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nelle Valli del Natisone - finanziato con contrazione di mutuo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall' articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 67
 Strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni per l'anno 1993 fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1654 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.
4. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall' articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.
6. All' onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell' articolo 11 della legge regionale n. 2/1993, come modificato dall'articolo 11 . A tal fine lo stanziamento del capitolo 1654 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 68
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.250 milioni fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.250 milioni per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale, n. 44/1987, con riguardo alle strutture destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1993.
5. All' onere di lire 7.250 milioni per l'anno 1993, derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 7.250 milioni per l'anno 1993.
Art. 69
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.500 milioni per l'anno 1993.
3. All' onere di lire 2.500 milioni per l'anno 1993 derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall' articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1993.
Art. 70
 Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle Aziende di
trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
della legge 17 febbraio 1993, n. 32
(programma 1.5.5.)
1. In relazione a quanto disposto dal decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito con modificazioni nella legge n. 32/1993, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 20.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio relativo all' anno 1992 delle Aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito, nella rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - il capitolo 3985 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione << Finanziamenti alle Aziende di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all' anno 1992 nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l' anno 1993.
4. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito al Titolo V - Categoria 5.1. - il capitolo 1663 (5.1.0) con la denominazione << Ricavo derivante dal mutuo destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1992 delle Aziende di trasporto pubblico locale nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l' anno 1993.
Art. 71
 Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuo
nel settore della viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dall' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
5. All' onere complessivo di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1651 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.
Art. 72
 Rideterminazione della spesa destinata
al Centro intermodale di Pordenone
(programma 1.5.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l' anno 1994 con l' articolo 83, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
2. Lo stanziamento del predetto capitolo 3871 è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e ridotto di pari importo per l' anno 1994.
3. La maggiore entrata di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 derivante dall' applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11, deve intendersi anticipata all' anno 1993, ferma restando l' attribuzione al capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
4. Lo stanziamento del predetto capitolo 1650 è elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e ridotto di pari importo per l' anno 1994.
CAPO II
 SPESE FINANZIATE CON STORNI TRA CAPITOLI DI SPESA, MAGGIORI
ENTRATE E UTILIZZO DI FONDI STATALI
Art. 73
 Demolizione fabbricati di proprietà regionale
in località di Cave del Predil
(programma 0.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla risistemazione dei terreni di proprietà della Regione siti in località Cave del Predil e ad eseguire a tal fine la demolizione dei fabbricati ivi ubicati.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.3. - spese correnti - Categoria 2.1. - Sezione I - è istituito il capitolo 1153 (1.1.210.3.01.15) con la denominazione << Spese per la risistemazione dei terreni di proprietà della Regione siti in località Cave del Predil ed esecuzione della demolizione dei fabbricati ivi ubicati >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 220 milioni per l' anno 1993.
4. Al predetto onere di lire 220 milioni si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 2542 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Tale importo corrisponde a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.
Art. 74
 Sottoscrizione di azioni dell' Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna SpA
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall' articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, sino alla concorrenza dell' importo di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1551 (2.1.254.3.10.12.) con la denominazione << Sottoscrizione di nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Al predetto onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 1576 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la rispettiva autorizzazione di spesa.
Art. 75
 Depurazione e risanamento delle acque
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di ulteriori lire 300 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di lire 250 milioni dallo stanziamento del capitolo 2260 dello stato di previsione precitato e di lire 50 milioni dallo stanziamento del capitolo 2262 del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa. Detti importi corrispondono alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.
Art. 76
 Sostegno allo sviluppo e alla diffusione
delle attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 25, primo e secondo comma, lettera d), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Associazione tra le compagnie teatrali triestine << L'Armonia >> un finanziamento di lire 30 milioni per l'anno 1993, a sostegno delle attività istituzionali, con particolare riferimento alla realizzazione del << Festival del Teatro Dialettale del Triveneto e dell' Istria >>.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso su presentazione di apposita domanda corredata dal programma delle attività e da un preventivo di spesa. L' erogazione della sovvenzione è disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 5561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per per l' anno 1993, il cui stanziamento,in termini di competenza, è elevato di lire 30 milioni per l' anno 1993.
5. Al predetto onere di lire 30 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 5536 dello stato di previsione precitato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 77
 Ulteriore modifica della legge regionale
21 maggio 1992, n. 17
(programma 2.5.1.)
1. All' articolo 28 della legge regionale n. 17/1992, come modificato dall' articolo 120 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, la locuzione << 31 luglio 1993 >> è sostituita dalla locuzione << 31 luglio 1994 >>.
2. All' articolo 29 della legge regionale n. 17/1992, come modificato dall' articolo 120 della legge regionale n. 1/1993, la locuzione << 31 luglio 1993 >> è sostituita dalla locuzione << 31 luglio 1994 >>.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. Per le finalità previste dall' articolo 35 della legge regionale n. 1/1993, è autorizzata la spesa di lire 4.636 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 4.636 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 4.636 milioni per l'anno 1993.
6. Al predetto onere di lire 4.636 milioni, per l' anno 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 550 dello stato di previsione precitato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera j), L. R. 27/2017
Art. 78
 Interventi a sostegno dell' agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 600 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6336 del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta la rispettiva autorizzazione di spesa.
Art. 79

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 80
 Interventi nel settore dell' agricoltura
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 6745 (2.1.142.2.10.10) con la denominazione << Spese per l' effettuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazioni, ricerche ed informazione di mercato attinenti allo sviluppo dell' agricoltura >> e con lo stanziamento , in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6520 dello stato di previsione precitato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 81
 Interventi nel settore industriale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 350 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 350 milioni si provvede mediante storno, dai sottonotati capitoli del medesimo stato di previsione, dell' importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) dal capitolo 7290, storno di lire 250 milioni;
b) dal capitolo 7355, storno di lire 100 milioni, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.

Art. 82
 Interventi per la realizzazione di
infrastrutture nel settore industriale
(programmi 3.2.3. e 3.2.1)
1. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso per la realizzazione del raccordo ferroviario al servizio della stessa zona industriale.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7433 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso per la realizzazione del raccordo ferroviario al servizio della stessa zona industriale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1993.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.
6. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 5, il Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese può avvalersi della consulenza tecnico-organizzativa del BIC Trieste SpA con il quale stipula apposita convenzione.
7. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale n. 46/1986.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7434 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per concorrere alle spese di funzionamento. I termini e le modalità per la rendicontazione del contributo sono indicati nel decreto di concessione.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.2.1. -spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 7261 (1.1.163.2.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario per il Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per le spese di funzionamento >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
13. All' onere complessivo di lire 1.000 milioni, derivante dai commi 3, 8 e 11, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 7278 del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Detto importo di lire 1.000 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.
Art. 83
 Adeguamento ecologico dei processi
e degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 7595 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 84
 Credito di esercizio alle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA) un ulteriore contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 per le finalità di cui all' articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno dagli stanziamenti dei sottonotati capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 8037 - lire 500 milioni;
b) capitolo 8040 - lire 1.000 milioni.

Art. 85
 Ulteriore finanziamento Programma Interreg
Frontiera Italia-Slovenia
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità di cui all' articolo 27, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 è autorizzato l' ulteriore finanziamento al Centro regionale di sperimentazione agraria di lire 170 milioni, fermo restando il costo complessivo dell' intervento ivi indicato, a valere sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento del Programma Interreg Frontiera Italia-Slovenia approvato con Decisione della Comunità Europea n. C(92)372 del 2 marzo 1992. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 170 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 (Rubrica n. 28 - Partita n. 89 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 86
 Finanziamenti nel settore sanitario
(programma 2.1.1.)
1. Le somme rientrate in relazione all'anticipazione, a valere sui fondi assegnati dallo Stato a carico del Fondo sanitario nazionale, delle spese sostenute in attuazione della Direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre 1986 per la formazione specifica in medicina generale, sono destinate al reintegro delle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento degli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4375 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione << Spese per il finanziamento degli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - al Titolo III- Categoria 3.7. - il capitolo 1084 (3.6.1.) con la denominazione << Recupero delle spese sostenute in attuazione della Direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre 1986 per la formazione specifica in medicina generale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' anno 1993.
Art. 87
 Ricerca sull' emergenza e sulla ricostruzione
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 97, commi 1 e 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IV - è istituito il capitolo 8635 (2.1.142.2.04.30) con la denominazione << Spese per lo svolgimento di un programma di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo nazionale difesa terremoti - sull' esperienza maturata in seguito agli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 60 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 60 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 9 febbraio 1993, n. 7.
Art. 88
 Interventi per il sostegno di iniziative culturali
ed artistiche a favore della minoranza slovena
(programmi 0.6.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale, n. 46/1991, come integrato dall'articolo 137 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l' anno 1993.
5. All' onere complessivo di lire 300 milioni per l'anno 1993, derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 5710 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
CAPO III
 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI STATALI
ASSEGNATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 50 DELLO STATUTO
Art. 89
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 41.000 milioni.
2. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 41.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 21.000 milioni per l' anno 1993 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1532 (2.1.253.5.10.32) con la denominazione << Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 41.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000 milioni per l' anno 1993 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 90
 Conferimento al Fondo speciale di rotazione
a favore delle imprese artigiane
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al << Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia >>, istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall' articolo 2, comma 10, del decreto legge 11 marzo 1993, n. 58, con legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, la somma di lire 8.000 milioni.
2. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1583 (2.1.264.5.10.23) con la denominazione << Conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28 - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 91
 Copertura
1. All' onere complessivo di lire 49.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 25.000 milioni per l' anno 1993 e lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1995, derivante dagli articoli 89 e 90, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (Partita n. 62 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Detto importo corrisponde, per lire 2.000 milioni per l' anno 1993 relativi all' intervento di cui all' articolo 90, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 25 febbraio 1993, n. 14.