LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 33
 Servizi di prevenzione sanitaria
di supporto al Servizio sanitario regionale
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria fino all' importo massimo di lire 200 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992.
4. La sovvenzione di cui al comma 3 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanità.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4481 (1.1.158.2.08.08) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria alla Croce Verde di Gorizia per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Art. 34
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con riguardo alle strutture destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 700 milioni per l' anno 1993.
Art. 35
 Interventi a favore di strutture socio-assistenziali
(2.2.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' associazione << La Viarte >> con sede in S. Maria La Longa, un contributo straordinario per la ristrutturazione e per l' arredo della Casa per ferie di Pierabech sita in comune di Forni Avoltri.
2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso su presentazione, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, di apposita domanda corredata dalla deliberazione dell' organo competente, relativa ai lavori di ristrutturazione e all' arredo, e dalla relazione illustrativa dei lavori.
3. Per la concessione e l' erogazione del contributo di cui al comma 1, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito - a decorrere dall' anno 1993 - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4854 (2.1.242.3.08.07.) con la denominazione << Contributo straordinario all' associazione << La Viarte >> con sede in S. Maria La Longa, per la ristrutturazione e per l' arredo della Casa per ferie di Pierabech >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
Art. 36
 Contributo straordinario al Consorzio per l' assistenza
medico-psicopedagogica della provincia di Udine
(programma 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l' assistenza medico- psicopedagogica della provincia di Udine un contributo straordinario di lire 200 milioni per le spese di gestione da sostenere nell' anno 1993.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione; i termini e le modalità di rendicontazione dell' avvenuto utilizzo del contributo sono specificati nel decreto di concessione del contributo medesimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4975 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per l' assistenza medico-psicopedagogica della provincia di Udine >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Art. 37
 Fondo regionale per l' Europa
(programma 0.6.1.)
1. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per il tramite delle Università degli studi di Trieste e di Udine, un assegno individuale a favore dei beneficiari delle borse di studio assegnate per l'anno accademico 1991-1992 per la partecipazione a corsi universitari di studio all' estero sostenuti dai programmi comunitari Erasmus, Tempus e Lingua. Gli assegni commisurati al periodo certificato di durata di tali corsi sono corrisposti, su domanda delle Università, a titolo di integrazione delle quote mensili erogate dalla Comunità Europea. Le Università degli studi di Trieste e di Udine, entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi, presentano un documentato rendiconto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 53/1993
Art. 38
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per l' incremento delle attività internazionali dell' Università di Trieste e un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento prevede i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5204 (2.1.242.3.06.04.) con la denominazione << Contributi straordinari al Consorzio per l'incremento delle attività internazionali dell'Università di Trieste ed al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine per concorrere al potenziamento delle proprie strutture edilizie, della dotazione di arredi ed attrezzature anche scientifiche e per le attività di ricerca e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1993.
5. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, ed in relazione al disposto dell' articolo 78 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la concessione di un contributo al Consorzio per l' istruzione universitaria di Gorizia.
6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata dal piano di impiego del contributo stesso.
7. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5205 (2.1.242.3.06.04) con la denominazione << Contributo al Consorzio per l' istruzione universitaria di Gorizia per le spese di funzionamento connesse allo svolgimento dei corsi a livello universitario di interesse regionale >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
9. Per le finalità previste dall' articolo 43 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 e dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
10. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Art. 39
 Servizi museali
(programma 2.4.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Zuglio una sovvenzione straordinaria per l'ultimazione dell'allestimento e l'avvio dell'attività del Museo archeologico comunale.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del comune di Pagnacco per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di arredo di immobili di proprietà regionale siti in Fontanabona di Pagnacco da destinare a sede del Museo della Civiltà Contadina.
3. Per consentire la sistemazione e la pavimentazione dell'area archeologica a sud della Chiesa abbaziale di Sesto al Reghena, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l' anno 1993 un finanziamento straordinario di lire 200 milioni a favore del comune di Sesto al Reghena.
4. Le domande per la concessione della sovvenzione e dei finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura corredate da un preventivo di spesa. La sovvenzione ed i finanziamenti predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un' unica soluzione. I decreti di concessione prevedono i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5511 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al comune di Zuglio per l' ultimazione dell' allestimento e l' avvio dell' attività del Museo archeologico comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
7. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5512 (2.1.232.3.06.06.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al comune di Pagnacco per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di arredo di immobili di proprietà regionale siti in Fontanabona di Pagnacco da destinare a sede del Museo della Civiltà Contadina >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
9. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
10. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - Programma 2.4.2. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5513 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione << Finanziamento al comune di Sesto al Reghena per consentire la sistemazione e pavimentazione dell' area archeologica a sud della Chiesa abbaziale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Art. 40
 Interventi a sostegno delle attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, a favore delle associazioni indicate, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5575 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributi ad associazioni per iniziative volte alla conoscenza ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia presso le comunità di corregionali emigrati >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l' anno 1993.
3. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Associazioni e degli Istituti di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73 che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana un contributo straordinario di lire 200 milioni per la celebrazione, anche con iniziative editoriali, del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5588 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario alle Associazioni ed agli Istituti di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73 che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
5. Nell' ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del comune di Trieste un contributo straordinario di lire 50 milioni per la celebrazione del quarantesimo anniversario del sacrificio delle vittime del novembre 1953 per il ricongiungimento di Trieste all'Italia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - è istituito il capitolo 5590 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario al comune di Trieste per la celebrazione del quarantesimo anniversario del sacrificio delle vittime del novembre 1953 per il ricongiungimento di Trieste all' Italia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1993. >>
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione culturale Alpe Adria Cinema, con sede in Trieste, una sovvenzione annua per lo svolgimento delle attività istituzionali di realizzazione degli Incontri internazionali di Alpe Adria Cinema.
8. La sovvenzione è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad esso relativo. L' erogazione della sovvenzione predetta può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 9.
9. Annualmente l' Associazione Alpe Adria Cinema è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione e di un rendiconto delle spese sostenute. La presentazione dei precitati documenti giustificativi è condizione per l' erogazione della sovvenzione per l' anno successivo.
10. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
11. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5586 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1993. La denominazione del capitolo 5586 è così sostituita: << Sovvenzione annua alle associazioni culturali 'Le giornate del cinema muto' di Pordenone e 'Alpe Adria Cinema' di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali >>.
12. Per le finalità e con l' osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Associazione << Pro-Pordenone >>, con sede in Pordenone, un contributo straordinario di lire 100 milioni per l' anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5705 (2.1.242.3.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario all'Associazione 'Pro-Pordenone', con sede in Pordenone, per l'acquisizione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento della sede e del relativo arredo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 65, L. R. 4/1999
Art. 42
 Finanziamento all' Ente regionale per il diritto
allo studio universitario di Trieste
(programma 2.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 350 milioni per l' anno 1994 per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali dell' edificio << Miramare >> in Trieste da destinare all' Università di Trieste per le proprie attività istituzionali o per attività di ricerca scientifica e tecnologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1994.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito, a decorrere dall'anno 1994, il capitolo 5167 (2.1.242.3.06.04) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali dell' edificio 'Miramare' in Trieste da destinare all' Università di Trieste per le proprie attività istituzionali o per attività di ricerca scientifica e tecnologica >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1994.
Art. 43
 Contributo straordinario a favore dell' Ente autonomo
del teatro comunale << Giuseppe Verdi >>
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente autonomo del teatro comunale << Giuseppe Verdi >> un contributo straordinario pluriennale di lire 800 milioni annui, per una durata di cinque anni, per il riassorbimento dei disavanzi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata dal piano finanziario di cui all' articolo 2, comma 3, della legge n. 450/1987.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 800 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3 - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5720 (1.1.239.4.06.06) con la denominazione << Contributo straordinario pluriennale all' Ente autonomo del teatro comunale 'Giuseppe Verdi' per il riassorbimento dei disavanzi ai sensi dell' articolo 2, comma 3, del decreto legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450 >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 44
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dal comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell' articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1995, l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. L' onere di lire 2.000 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 45
 Sostegno dell' attività teatrale
(programma 2.4.3.)
1. In relazione al disposto dell' articolo 6 e con le modalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 75 milioni per l' anno 1993 a sostegno dell' attività del teatro di marionette << I piccoli di Vittorio Podrecca >>.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5613 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia a sostegno dell' attività del teatro di marionette << I piccoli di Vittorio Podrecca >> >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 75 milioni per l' anno 1993.
Art. 46
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Unione ginnastica goriziana una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni per l'anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 37, commi 1 e 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l'anno 1993 al comune di Monfalcone per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di campi da tennis in corso di dismissione da parte della Fincantieri SpA. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1993.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dal comma 4 dell' articolo 25 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall'articolo 5, primo comma, punto 2, e quarto comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come, rispettivamente, modificato ed inserito dal primo e dal secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1993 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.
8. Per le finalità previste dal comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari per l' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 6145 (2.1.242.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore del Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.