LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1993-1995
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1993
Art. 1
 Assestamento di bilancio
1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario presunto di lire 60.000.000.000, iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e nel bilancio per l' anno 1993, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1992, nell' importo di lire 93.379.735.416.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 294.509.125.136, i residui attivi al 31 dicembre 1992, accertati in lire 2.785.500.797.656, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1992, accertati in lire 1.713.675.061.636, nonché i trasferimenti all' anno 1993, accertati in lire 1.272.955.125.740.
3. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa, iscritte nel bilancio di previsione per l' anno 1993, sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
Art. 2
 Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione dell' entrata
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 3
 Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione della spesa
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 4
 Approvazione tabella variazioni di competenza
relative ad assegnazioni statali
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 5
 Approvazione tabella variazioni di cassa
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 6
 Istituzione capitoli di entrata
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono istituiti i capitoli 875, 1752 e 1753 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >> ed i capitoli 474 e 476 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 7
 Istituzione capitoli di spesa e
partite di fondo globale
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono istituiti i capitoli 1131, 1132, 1133, 1135, 1270, 1309, 9002 e 9003 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >> ed i capitoli 2933, 4384, 4386, 6321, 6322 e 6323 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
2. All' elenco n. 4 - fondo globale - spese correnti (cap.8900) allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed al bilancio per l' anno 1993 è istituita la partita n. 7 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
3. All' elenco n. 5 - fondo globale - spese di investimento (cap. 8920) allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed al bilancio per l'anno 1993 è istituita la partita n. 38 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 8
 Iscrizione di capitoli nell' elenco spese obbligatorie
1. I capitoli 1267, 1268, 1306 e 1307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono inseriti nell' elenco n. 2, allegato ai bilanci medesimi.
Art. 9
 Modifica di codici finanza
1. I codici di finanza regionale dei capitoli 2859 e 4383 sono modificati, rispettivamente, in << 2.1.243.3.10.11 >> e << 1.1.157.2.08.08 >>.
Art. 10
 Integrazione all' articolo 9
della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2
1. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 9 della legge regionale, n. 2/1993, l' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1752 e 1753 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9002 e 9003 dello stato di previsione della spesa.
Art. 11
 Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12 e 13
della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2
1.
All' articolo 11 della legge regionale n. 2/1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2 dello Statuto speciale di autonomia e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipula di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 547,21 miliardi, in ragione di lire 204,71 miliardi per l'anno 1993, lire 159 miliardi per l' anno 1994 e lire 183,5 miliardi per l' anno 1995. >>

2. All' articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 2/1993, la locuzione << lire 503,96 miliardi >> è sostituita dalla locuzione << lire 530,21 miliardi >>.
3.
Il comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 2/1993, è sostituito dal seguente:
<< 2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993. >>.

4.
Il comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale n. 2/1993, è sostituito dal seguente:
<< 2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993. >>.

5. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, a stipulare nell'anno 1993 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 20.000 milioni per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall'articolo 46, dei disavanzi d' esercizio, relativi all' anno 1992, delle Aziende di trasporto pubblico locale.
Art. 12
 Istituzione di partita di fondo globale
finanziata con contrazione di mutuo
1. Sul fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, all' elenco n. 5, allegato al medesimo stato di previsione, è istituita - nel programma 1.2.2. - la partita n. 55 (2.1.280.3.10.32) con la denominazione << Interventi per la cessione dei beni immobili nel compendio minerario di Raibl - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento di lire 4.500 milioni per l' anno 1994.
2. Al predetto onere di lire 4.500 milioni si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l'anno 1994.
Art. 13
 Riduzione e revoca di spese pluriennali
relative ad assegnazioni statali
1. Il limite d' impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizzato con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, già ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986 con l'articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, di lire 46.941.642 a decorrere dall' anno 1991 con l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e di lire 18.933.144 a decorrere dall' anno 1992 con l'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è ulteriormente ridotto di lire 12.539.280 a decorrere dall'anno 1993, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 1997, sono ridotte di lire 12.539.280 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 37.617.840, suddiviso in ragione di lire 12.539.280 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
4. Le riduzioni relative agli anni 1996 e 1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. La spesa complessiva di lire 7.442.315.460, suddivisa in ragione di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, di lire 509.065.000 per l' anno 1998, di lire 105.376.000 per l'anno 1999 e di lire 44.257.000 per l'anno 2000, autorizzata con l' articolo 17 della legge regionale n. 34/1986, in relazione all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge n. 153/1975, ed iscritta nel bilancio regionale sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, già ridotta di complessive lire 8.604.000, suddivise in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1999 e di lire 638.000 per l' anno 2000, con l' articolo 16, comma 5, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, e risultante pertanto stanziata sui citati capitoli per complessive lire
7.433.711.460, suddivise in ragione di lire 1.355.585.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, di lire 507.927.000 per l'anno 1998, di lire 104.238.000 per l'anno 1999 e di lire 43.619.000 per l' anno 2000, è revocata in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.

6. Le quote relative alla predetta spesa, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 nella misura indicata al comma 5, sono revocate.
7. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 4.066.756.476, suddiviso in ragione di lire 1.355.585.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
8. Le riduzioni relative agli anni dal 1996 al 2000 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
9. Il limite d'impegno di lire 100 milioni, autorizzato con l' articolo 15 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, ed iscritto sul capitolo corrispondente all'attuale 6392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, in corrispondenza, fino al 2001, all' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed iscritta sul capitolo corrispondente all' attuale 274 dello stato di previsione dell' entrata, è revocato a decorrere dall'anno 1993, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 274 dello stato di previsione dell' entrata.
10. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2002, sono revocate.
11. Gli stanziamenti dei capitoli 274 dello stato di previsione dell' entrata e 6392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
12. Le riduzioni relative agli anni dal 1996 al 2002 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
13. Il limite d' impegno di lire 149.000.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, autorizzato con gli articoli 6 e 11 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 50, ed iscritto nel bilancio regionale sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è ridotto di lire 123.427.252 a decorrere dall' anno 1993, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.
14. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1993 e 1994, sono ridotte di lire 123.427.252 per ciascuno degli anni medesimi.
15. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono ridotti dell' importo complessivo di lire 246.854.504, suddiviso in ragione di lire 123.427.252 per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
Art. 14
 Mutuo a carico dello Stato per la copertura della maggiore
spesa sanitaria relativa all' anno 1990
(programmi 2.1.1. e 0.2.1.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, commi 3 bis, lettera b), e 3 ter, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di assicurare la copertura, mediante la contrazione del mutuo autorizzato, di parte della maggiore spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell' anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale, è iscritta la spesa di lire 30.877.409.361 per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4387 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione << Finanziamento agli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale per la copertura della maggiore spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell' anno 1990, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334 - Finanziato mediante contrazione di mutuo con onere di ammortamento a carico dello Stato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.877.409.361 per l'anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 30.877.409.361 si provvede con la maggiore entrata, di pari importo, iscritta al capitolo 1662 (5.1.0.) - di nuova istituzione - nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, al Titolo V - Categoria 5.1., con la denominazione << Ricavo derivante dal mutuo contratto, ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell' anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.877.409.361 per l' anno 1993.
4. La spesa relativa agli oneri di ammortamento, in linea interessi e capitale, del mutuo di cui al comma 1, è iscritta nella seguente misura:
a) in linea interessi nella misura di complessive lire 30.739.573.139, suddivisa in ragione di:
lire 4.716.827.021 per l' anno 1994;
lire 4.484.972.056 per l' anno 1995;
lire 4.215.911.891 per l' anno 1996;
lire 3.903.676.296 per l' anno 1997;
lire 3.541.337.018 per l' anno 1998;
lire 3.120.854.038 per l' anno 1999;
lire 2.632.897.179 per l' anno 2000;
lire 2.066.639.073 per l' anno 2001;
lire 1.409.514.909 per l' anno 2002;
lire 646.943.658 per l' anno 2003;
b) in linea capitale nella misura di complessive lire 30.877.409.361, suddivisa in ragione di:
lire 1.444.871.229 per l' anno 1994;
lire 1.676.726.194 per l' anno 1995;
lire 1.945.786.359 per l' anno 1996;
lire 2.258.021.954 per l' anno 1997;
lire 2.620.361.232 per l' anno 1998;
lire 3.040.844.212 per l' anno 1999;
lire 3.528.801.071 per l' anno 2000;
lire 4.095.059.177 per l' anno 2001;
lire 4.752.183.341 per l' anno 2002;
lire 5.514.754.592 per l' anno 2003.
Corrispondentemente è iscritta l' assegnazione da parte dello Stato ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/ 1990, dell' importo complessivo di lire 61.616.982.500, suddiviso in ragione di lire 6.161.698.250 per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 sono istituiti, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 7 - programma 0.2.1. - Sezione VIII:
a) per la quota interessi, tra le spese correnti - Categoria 1.7. - il capitolo 1271 (1.1.173.2.08.31) con la denominazione << Interessi, spese ed oneri accessori sul mutuo contratto, ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell' anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.201.799.077, suddiviso in ragione di lire 4.716.827.021 per l' anno 1994 e lire 4.484.972.056 per l'anno 1995. Le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi nella misura di:
lire 4.215.911.891 per l' anno 1996;
lire 3.903.676.296 per l' anno 1997;
lire 3.541.337.018 per l' anno 1998;
lire 3.120.854.038 per l' anno 1999;
lire 2.632.897.179 per l' anno 2000;
lire 2.066.639.073 per l' anno 2001;
lire 1.409.514.909 per l' anno 2002;
lire 646.943.658 per l' anno 2003;
b) per la quota capitale tra le spese rimborso di mutui e prestiti - categoria 3.1. - il capitolo 1310 (2.1.310.5.08.31) con la denominazione << Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire
3.121.597.423, suddiviso in ragione di lire 1.444.871.229 per l' anno 1994 e lire 1.676.726.194 per l' anno 1995. Le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1995 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi nella misura di:
lire 1.945.786.359 per l' anno 1996;
lire 2.258.021.954 per l' anno 1997;
lire 2.620.361.232 per l' anno 1998;
lire 3.040.844.212 per l' anno 1999;
lire 3.528.801.071 per l' anno 2000;
lire 4.095.059.177 per l' anno 2001;
lire 4.752.183.341 per l' anno 2002;
lire 5.514.754.592 per l' anno 2003.

6. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall'anno 1994, è istituito al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 477 (2.3.5.) con la denominazione << Acquisizione di fondi a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale vincolata all' ammortamento del mutuo contratto, ai sensi dell' articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.323.396.500, suddiviso in ragione di lire 6.161.698.250 per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1995 affluiscono ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi nella misura di lire 6.161.698.250 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2003.
Art. 15
 Copertura finanziaria
1. Alla copertura della spesa di lire 48.167.466.426 - relativa all' anno 1993 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 3 - lire 18.212.466.426) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo II, con esclusione di quella prevista dall' articolo 19, comma 7, e con gli articoli 92 e 97 (lire 29.955.000.000), si provvede:
a) per lire 33.379.735.416, con la disponibilità derivante dall' aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell' importo specificato all' articolo 1, comma 1;
b) per lire 777.000.000, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >> (articolo 2);
c) per lire 2.000.000.000, con le maggiori entrate di cui all' articolo 94;
d) per lire 12.010.731.010, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 2542 - lire 1.200 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;
2) capitolo 4401 - lire 6.000 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;
3) capitolo 6311 - lire 500 milioni;
4) capitolo 6362 - lire 200 milioni;
5) capitolo 6364 - lire 200 milioni;
6) capitolo 7348 - lire 150 milioni;
7) capitolo 7416 - lire 250 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;
8) capitolo 8049 - lire 100 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;
9) capitolo 8860 - lire 3.410.731.010, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.

2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 6.690 milioni, relativa all' anno 1994, di cui al Titolo II, con esclusione della spesa prevista dall' articolo 19, comma 7, si provvede:
a) per lire 5.990 milioni con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 700 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995:
1) lire 200 milioni dal capitolo 3294;
2) lire 500 milioni dal capitolo 6311.

3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 7.940 milioni, relativa all' anno 1995, di cui al Titolo II, con esclusione delle spese previste dall'articolo 19, comma 7, e dall' articolo 21, comma 5, si provvede:
a) per lire 6.940 milioni con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 1.000 milioni mediante storno dal capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.