Art. 96
Partecipazioni azionarie e conferimenti
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all' aumento del capitale sociale della Promotur SpA mediante il conferimento in proprietà di parte dei beni patrimoniali disponibili siti nel compendio di Pramollo, ai sensi dell'
articolo 2342, secondo comma, del codice civile.
2. Il valore capitale delle azioni della Promotur SpA da assegnare alla Regione, ai fini dell'operazione di cui al comma 1, è commisurata al valore effettivo dei beni conferiti, da determinarsi ai sensi dell'
articolo 2343 del codice civile, sulla base di apposita perizia asseverata.
3. Ai fini dell' attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Promotur SpA, nella quale, in particolare, sono individuati i beni interessati dal conferimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 16, L. R. 13/2000
2Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
3Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
4Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
5Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
6Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012