LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 87
 Ricerca sull' emergenza e sulla ricostruzione
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 97, commi 1 e 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l' anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IV - è istituito il capitolo 8635 (2.1.142.2.04.30) con la denominazione << Spese per lo svolgimento di un programma di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo nazionale difesa terremoti - sull' esperienza maturata in seguito agli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 60 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 60 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 9 febbraio 1993, n. 7.