LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 84
 Credito di esercizio alle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA) un ulteriore contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 per le finalità di cui all' articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno dagli stanziamenti dei sottonotati capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 8037 - lire 500 milioni;
b) capitolo 8040 - lire 1.000 milioni.