LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 74
 Sottoscrizione di azioni dell' Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna SpA
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall' articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, sino alla concorrenza dell' importo di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1551 (2.1.254.3.10.12.) con la denominazione << Sottoscrizione di nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Al predetto onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 1576 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la rispettiva autorizzazione di spesa.