LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 46
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Unione ginnastica goriziana una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni per l'anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1993.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 37, commi 1 e 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l'anno 1993 al comune di Monfalcone per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di campi da tennis in corso di dismissione da parte della Fincantieri SpA. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1993.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dal comma 4 dell' articolo 25 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall'articolo 5, primo comma, punto 2, e quarto comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come, rispettivamente, modificato ed inserito dal primo e dal secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l' anno 1993 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.
8. Per le finalità previste dal comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari per l' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 6145 (2.1.242.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore del Circolo Sportivo Lavoratori Portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.