LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 38
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per l' incremento delle attività internazionali dell' Università di Trieste e un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento prevede i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5204 (2.1.242.3.06.04.) con la denominazione << Contributi straordinari al Consorzio per l'incremento delle attività internazionali dell'Università di Trieste ed al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine per concorrere al potenziamento delle proprie strutture edilizie, della dotazione di arredi ed attrezzature anche scientifiche e per le attività di ricerca e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1993.
5. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, ed in relazione al disposto dell' articolo 78 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la concessione di un contributo al Consorzio per l' istruzione universitaria di Gorizia.
6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata dal piano di impiego del contributo stesso.
7. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5205 (2.1.242.3.06.04) con la denominazione << Contributo al Consorzio per l' istruzione universitaria di Gorizia per le spese di funzionamento connesse allo svolgimento dei corsi a livello universitario di interesse regionale >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
9. Per le finalità previste dall' articolo 43 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 e dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
10. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.