LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 103
 Integrazione dell' articolo 91
della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
1. All' articolo 91, comma 9, della legge regionale n. 4/1992, è aggiunta la locuzione << , per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi >>.
2. Gli oneri derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1 fanno carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993. Nella denominazione del capitolo 8539 dello stato di previsione predetto è aggiunta la locuzione << nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico e per l' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi >>.