LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Assestamento di bilancio
1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario presunto di lire 60.000.000.000, iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e nel bilancio per l' anno 1993, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1992, nell' importo di lire 93.379.735.416.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 294.509.125.136, i residui attivi al 31 dicembre 1992, accertati in lire 2.785.500.797.656, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1992, accertati in lire 1.713.675.061.636, nonché i trasferimenti all' anno 1993, accertati in lire 1.272.955.125.740.
3. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa, iscritte nel bilancio di previsione per l' anno 1993, sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.