LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 44

Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 7
 Alloggi rimasti disponibili
1. Gli alloggi descritti all'articolo 2, che si rendono disponibili, vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata e possono essere locati conformemente alle disposizioni della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo.
2. Ai fini dell' assegnazione degli alloggi rimasti disponibili, l' Istituto Autonomo per le Case Popolari dell' Alto Friuli provvede all' adozione di un apposito Regolamento che tenga prioritariamente conto delle esigenze abitative dei residenti a Cave del Predil.
3. Gli alloggi descritti all'articolo 2, che si rendono disponibili, sono gestiti direttamente in regime di edilizia sovvenzionata e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, possono essere posti in vendita agli interessati che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro della Comunità Economica Europea;
b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti;
c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione sita nel comune di Tarvisio, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria;
d) non avere altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata o agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

4. Tenuto conto dell' esigenza di salvaguardare il mantenimento della residenza in Cave del Predil, di favorire l' insediamento e facilitare lo sviluppo economico della zona, il canone di locazione ed il prezzo di vendita determinati rispettivamente in base all' articolo 65 e all' articolo 70, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, vengono ridotti del 30 per cento.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 38/1996