LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 96
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'intervento ivi previsto è finalizzato a restituire alle condizioni originarie il complesso del << Tiro a segno >>, di proprietà dell' Amministrazione militare e occupato dal Comune di Osoppo per soddisfare le impellenti necessità delle popolazioni terremotate. Conseguentemente, il predetto intervento non è subordinato al requisito della proprietà in capo al Comune di Osoppo del complesso medesimo e nemmeno è subordinato alla previa stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.