LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
1. In relazione alle nuove categorie di aventi diritto all' esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte dall' articolo 8, il comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria eventualmente formata ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sempreché alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite.