LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 89
 
1. Qualora si rendano necessari ulteriori interventi per garantire il recupero della completa funzionalità dell' edificio indicato all' articolo 111 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, il Comune di Meduno può presentare alla Segreteria generale straordinaria la relativa domanda di finanziamento anche oltre i termini indicati dal comma 3 dell'articolo 111 della legge regionale n. 50/1990.
2. Sono fatte valide agli effetti contributivi le domande di finanziamento integrativo eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.