LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 48
 
1. In deroga all'articolo 31, ottavo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, i negozi di alienazione in corso d' opera dell' immobile, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comportano la revoca della quota di contributo in conto capitale non ancora erogata alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia possibile certificare oggettivamente lo stato di attuazione dell'opera alla data del negozio di alienazione. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.