LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 32
 
1. Qualora la ricostruzione in sito degli immobili adibiti agli usi previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sia impedita dalle vigenti disposizioni di legge o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti interessati i finanziamenti necessari per far fronte alle spese di acquisto del diritto di proprietà di edifici, anche da ristrutturare, adattare, trasformare e completare al fine di renderli funzionali agli usi predetti.
2. La spesa a carico dell' Amministrazione regionale comprende pure una quota per spese tecniche, nei limiti percentuali previsti dall' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, calcolata sulle spese relative agli eventuali lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento degli edifici acquistati dai soggetti interessati.
3. Qualora il negozio di acquisto riguardi il diritto di proprietà su edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione, i lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento sono autorizzati, ove occorra, anche in deroga dalle disposizioni previste dall' articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
4. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo i soggetti titolari di domande già presentate in tempo utile, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale n. 35/1979. Le eventuali domande presentate erroneamente dai soggetti non legittimati sono valide ai fini della concessione dei relativi finanziamenti a favore dei titolari effettivi, alla data degli eventi sismici, degli edifici distrutti o demoliti, previa presentazione alla Segreteria generale straordinaria della istanza di volturazione della domanda da parte dei titolari predetti.