LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 29
 
1. La competenza del Segretario generale straordinario alla nomina dei collaudatori prevista dall' articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è estesa alle opere indicate nell' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
2. I provvedimenti eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.