LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 28
 
1. Nei limiti di quanto previsto dal DPGR 22 aprile 1980, n. 085/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per spese di demolizione ivi previsti spettano anche a coloro cui sia stata comunque notificata, prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' ordinanza di demolizione degli edifici colpiti dagli eventi sismici del 1976, ancorché essi risultino privi del requisito della proprietà degli edifici stessi alla data del 6 maggio 1976.
2. La domanda di contributo è presentata al Comune nel cui territorio erano situati gli edifici posti in demolizione a seguito di ordinanza sindacale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.