LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 18
 
1. Nel testo dell'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un' unica unità abitativa mediante concessione cumulativa. >>;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
<< Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all' unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell' articolo 50 e nella misura prevista dall' articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' otto per cento. >>.