LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 138
 
1. Sono fissati al 31 dicembre 1993 i termini per la presentazione delle seguenti domande che in precedenza si potevano inoltrare senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa:
a) domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, da parte di soggetti pubblici e privati, che dopo il 6 maggio 1976 abbiano ricevuto in proprietà, a titolo gratuito o in cessione agevolata, alloggi da rendere agibili;
b) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte di soggetti ai quali sia stata notificata l' ordinanza di demolizione dell'edificio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale n. 35/1979, e 11 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48;
c) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte dei soggetti indicati all' articolo 36, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che al 6 maggio 1976 occupavano a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento un edificio posto in demolizione;
d) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati agli articoli 16 della legge regionale n. 35/1979, 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, cui sia stata notificata la mancata catalogazione degli edifici schedati di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 30/1977;
e) le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati all' articolo 41 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dell' edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale n. 30/1977.