LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 132
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi relativi agli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, relativamente alla parte di finanziamento accordata per gli arredi e le attrezzature ritenute necessarie per assicurare un'adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.