LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 120
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle opzioni di intervento privato di cui all' articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate dai successori per causa di morte dei soggetti contitolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, ancorché non richiedenti l' intervento pubblico originario.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente disposti nei casi indicati al comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi, ancorché presentate da uno solo dei soggetti beneficiari del contributo in conto capitale.