LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 110
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese per i lavori di demolizione e sgombero macerie dei fabbricati colpiti dagli eventi sismici, sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quali concessionari della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, ancorché il relativo credito si sia prescritto per il decorso del termine di legge. Le domande relative devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai Comuni concessionari dei lavori di cui al comma 1, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori anzidetti dopo la scadenza dei termini stabiliti, sono rimborsate le relative spese su domanda da presentarsi nel termine indicato al comma 1.
3. I rimborsi delle spese eventualmente disposti dalla Segreteria generale straordinaria a favore dei Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori di cui al comma 1 non risultino essere stati ultimati, pur essendo scaduti i termini relativi, detti termini sono prorogati, in via di sanatoria, fino al 31 dicembre 1994.
5. Rimane fermo il diritto dei Comuni ad ottenere il rimborso delle spese per i lavori di demolizione e sgombero delle macerie effettuati nei termini stabiliti, ancorché prorogati ai sensi del comma 4, su richiesta da presentarsi entro l' ordinario termine di prescrizione.
6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare le spese indicate al comma 1 derivanti da perizie suppletive e di variante approvate dai Comuni in via di sanatoria, a lavori ormai effettuati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, quando nei singoli casi la particolare natura dei lavori e lo stato dei luoghi e degli edifici rendeva impossibile od oltremodo difficoltoso il rispetto della vigente legislazione sui lavori pubblici.