Art. 1
2. L'Amministrazione regionale trasferisce in proprietà entro il 31 dicembre 1994, a titolo gratuito, agli Istituti autonomi per le case popolari della regione, competenti per territorio, i beni mobili ed immobili connessi alle attività di edilizia economica e popolare, già di proprietà del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e trasferiti alla Regione ai sensi dell'
articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
4. I lavori di straordinaria manutenzione relativi alle parti comuni degli edifici e delle opere di urbanizzazione finanziati dalla Regione e appaltati entro il 31 dicembre 1994 sono eseguiti dagli Istituti autonomi per le case popolari della regione, competenti per territorio, a condizione che gli assegnatari degli alloggi abbiano provveduto al versamento delle quote forfetarie previste dai contratti stipulati con il soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
5. Gli Istituti autonomi per le case popolari della regione assumono nel proprio bilancio le somme derivanti dalla cessione degli alloggi con l' obbligo di utilizzare detti importi, prioritariamente, per le opere di straordinaria e ordinaria manutenzione degli immobili trasferiti in proprietà ai sensi del comma 2.
Note:
1Comma 2 interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 38/1996
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 2, L. R. 38/1996