LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 9
 Obbligo di informazione
1. I soggetti di cui agli articoli 4 e 5 sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione i dati relativi alle MPS movimentate nell' anno precedente. La comunicazione deve essere redatta sulle apposite schede approvate con decreto dell' Assessore regionale all' ambiente.
2. Fino all' adozione del provvedimento di approvazione di cui al comma 1, l' adempimento dovrà venir eseguito utilizzando le schede vigenti per lo smaltimento dei rifiuti, firmate dal legale rappresentante dell' azienda.
3. L' obbligo di informazione di cui al presente articolo è esteso ai produttori di MPS.