LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 7
 Registri a carico e scarico
1. È fatto obbligo a chi esercita le attività di produzione, stoccaggio, trattamento, adeguamento volumetrico o riutilizzo delle MPS della tenuta di registri di carico e scarico con fogli numerati e bollati dall' ufficio del registro nei quali devono essere annotate al momento dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di MPS movimentate:
a) la quantità, espressa in peso o in volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità;
b) la qualità, riferita alle principali caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, con la precisazione se trattasi di MPS classificata tossica e nociva;
c) la provenienza, con l' identificazione dell' impianto e dell' attività produttiva specifica;
d) la destinazione, con l' identificazione dell' impianto e dell' attività produttiva specifica;
e) il nome dell' impresa che ha effettuato il trasporto in attivo o in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto;
f) le data di carico e di scarico.

2. I registri di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall' ufficio del registro, devono essere messi a disposizione dell' autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
3. I registri di carico e scarico possono essere sostituiti da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all' articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 397 del 1988, nei quali la materia prima secondaria deve essere contrassegnata con la sigla MPS;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all' articolo 14, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;
c) registri IVA di acquisto e vendita con riferimento alle fatture;
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati, nonché integrati, per le MPS da tutti gli elementi di cui al comma 1.

4. La documentazione è idoneamente costituita anche se derivi da sistemi di registrazione di natura informatica.
5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell' ultima registrazione.
6. Sono esentate dall' obbligo di cui al comma 1 le MPS provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nell' ambito urbano da:
a) servizi di nettezza urbana;
b) privati o associazioni che operano ai fini ambientali o caritatevoli, comunque senza scopo di lucro;
c) soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985.

7. Non sono inoltre soggetti all' obbligo suddetto i residui inerti, purché privi di amianto, derivanti da attività edilizia e dalle attività di trasformazione dei prodotti agricoli.