LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 5
 Norme particolari
1. Le attività di cui all' articolo 4, qualora riguardino le MPS individuabili a norma dell' articolo 3, lettere b) e c), del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, sono soggette, oltre alle norme nello stesso previste, alle disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti interessati devono far pervenire all' Amministrazione provinciale territorialmente competente, o alla Regione nel caso di MPS classificate tossiche e nocive e per conoscenza all' Amministrazione provinciale competente quale organi di controllo, unitamente alla relazione esplicativa di cui all' articolo 4, la documentazione probatoria di cui alle lettere b) e c) dell' articolo 3 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, al fine di dimostrare l' effettiva destinazione e la compatibilità a riutilizzo dei materiali movimentati.
3. In caso di svolgimento di attività relative alle MPS destinate ad un riutilizzo diretto nel settore agricolo, l' imposizione delle prescrizioni o l' assunzione dei provvedimenti di cui all' articolo 6 sono attuate sentite le Direzioni regionali dell' agricoltura e della sanità.