LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 11
 Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle infrazioni degli obblighi della presente legge si applicano le disposizioni vigenti per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
2. Ai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 che non ottemperino agli obblighi previsti dagli stessi articoli e dall' articolo 6 è comminata la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
3. Per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa sullo smaltimento dei rifiuti per analoghe infrazioni.
4. L' accertamento delle violazioni e l' irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti competono alle Amministrazioni provinciali.