LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

CAPO VIII
 Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese
Art. 24
 (Contributi per l'internazionalizzazione)
1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".
2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto "de minimis", sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 24 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 115, comma 1, L. R. 47/1993
3Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
5Articolo sostituito da art. 59, comma 2, L. R. 3/2021
Art. 25
 (Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
c) partecipazione a incontri business to business;
d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;
e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;
h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/1993
2Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
4Articolo sostituito da art. 59, comma 3, L. R. 3/2021
Art. 26
 (Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3Articolo sostituito da art. 59, comma 4, L. R. 3/2021
Art. 26 bis
 (Internazionalizzazione digitale)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;
b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;
c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;
d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;
e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;
f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;
g) organizzazione di eventi web-based.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 59, comma 5, L. R. 3/2021
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003 , a seguito della sostituzione del Capo VIII ad opera dell'articolo medesimo.