LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

CAPO VII
 Programma regionale
della promozione commerciale all' estero
Art. 21
 Programma regionale
della promozione commerciale all' estero
1. La Regione, nell' ambito del programma regionale di politica industriale, predispone il programma regionale della promozione commerciale all' estero di cui all' articolo 2.
2. Con detto programma l' Amministrazione regionale persegue lo scopo di coordinare in un contesto unitario le azioni promozionali di enti pubblici e di organismi operanti in questo settore, destinatari di contribuzioni regionali e di promuovere la presenza nei Paesi esteri delle imprese operanti nel Friuli - Venezia Giulia, con l' obiettivo primario di favorire l' impostazione di rapporti commerciali con detti mercati e di contribuire al loro ampliamento.
3. In particolare il programma:
a) indica, in un quadro unitario, l' insieme delle linee strategiche dell' attività promozionale nei diversi comparti nei quali si esplica la presenza all' estero della realtà economica regionale, anche avvalendosi di enti, istituti e organismi che concorrono alla promozione commerciale all' estero;
b) definisce, con la collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, il programma delle azioni e delle iniziative destinate a promuovere l' esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli - Venezia Giulia, sentiti i consorzi e le società consortili operanti nel settore a livello regionale;
c) valorizza la presenza delle imprese regionali all' estero attraverso il coordinamento delle iniziative promozionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi e delle società consortili e dei programmi pluriennali di penetrazione commerciale delle imprese di cui al Capo VIII;
d) definisce, in coerenza con il disegno di progressiva specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche promosse dagli enti operanti in regione, un programma articolato delle manifestazioni stesse e delle attività ad esse collegate, da realizzarsi oltre che nella regione Friuli - Venezia Giulia nei Paesi esteri, con particolare riguardo a quelli extracomunitari, favorendo la collaborazione tra gli enti fieristici predetti nella realizzazione di programmi e nella gestione dei servizi comuni.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003