LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

CAPO XI
 Modifica e integrazioni al Capo VI
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
Art. 34
 Modifica all' articolo 15
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
1.
L' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, contributi fino al quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residuate dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per interventi di adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento, ivi compresi quelli in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 19, recante << Norme per la tutela delle acque dell' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residuate dal medesimo di rifiuti comunque residuati e di interventi finalizzati alla riduzione dell' inquinamento acustico.

3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 35
 Modifica dell' articolo 16
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
1.
L' articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 
1. Al fine di favorire l' attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al trentacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 36
 Modifica dell' articolo 17
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
1.
L' articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 
1. Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.
2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 38
 Bonifica di aree industriali
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica di are a destinazione industriale di loro pertinenza, fino alla concorrenza dell' ottanta per cento degli oneri derivanti dalla bonifica delle aree medesime, sempreché l' inquinamento non derivi dalla violazione di norme da parte del soggetto beneficiario.
2. Le domande per l' ottenimento dei contributi vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' ambiente, secondo le modalità che vengono fissate in apposito regolamento. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' ambiente.