LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 9
 Modifica dell' articolo 2
della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18
1. Le lettere c), e) ed f) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, sono sostituite dalle seguenti:
<< c) che le partecipazioni della costituenda società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell' articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regione Friulia SpA. Tale limite può essere elevato sino al quarantanove per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al venti per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati, dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguono finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell' articolo 1;
e) che sia assicurata normalmente alla costituenda Società finanziaria, nelle società di cui essa viene a far parte, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, proporzionale alla misura della partecipazione. Tale prescrizione non si applica alle partecipazioni nelle società miste di cui all' articolo 1;
f) che le partecipazioni, di cui alla lettera c), siano preferibilmente indirizzate, nell' ambito degli obiettivi generale del Piano regionale di sviluppo, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come specificati dal Programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, verso imprese industriali o di servizio alla produzione, ivi comprese le attività di formazione di quadri dirigenti, la cui operatività assuma rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia; >>.

2.
Dopo il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è aggiunto il seguente:
<< L' obbligo di smobilizzo di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui alla lettera c) del primo comma, svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall' entità percentuale di tale partecipazione. >>.