LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 36
 Modifica dell' articolo 17
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
1.
L' articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 
1. Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.
2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.