LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 31
 Attività dell' Agenzia
1. Per l' espletamento dei suoi compiti l' Agenzia può, tra l' altro:
a) stipulare convenzioni e accordi finalizzati alla organizzazione, in Friuli - Venezia Giulia ed all' estero, di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi nonché di servizi di natura tecnica e progettuale a ciò finalizzati a favore delle imprese e dei consorzi di imprese del Friuli - Venezia Giulia operanti in ambito internazionale;
b) stipulare con i consorzi all' esportazione convenzioni per l' accesso sistematico dei consorzi stessi alle attività ed ai servizi organizzati dall' Agenzia.