LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 1
 Finalità
1. Con la presente legge, l' Amministrazione regionale persegue la finalità di promuovere lo sviluppo industriale regionale, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, rafforzandone il grado di competitività, integrazione e internazionalizzazione, anche in funzione dei nuovi scenari conseguenti al mercato unico europeo, favorendone altresì un più equilibrato ed armonico inserimento delle attività produttive nel contesto ambientale.
2. Per il raggiungimento di dette finalità l' Amministrazione regionale, nell' ambito delle procedure istituite con la presente legge, si avvale degli strumenti previsti dalla legislazione di settore, perseguendo nel contempo ogni possibile sinergia con gli altri strumenti disponibili, ivi compresi quelli nazionali e comunitari, anche per consentire alle imprese interessate il pieno utilizzo delle intensità di aiuto autorizzate dalla Comunità economica europea.